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Come smaltire le vernici e i solventi nel modo corretto

Data di pubblicazione

La gestione degli scarti derivanti dall’impiego di vernici e solventi è una questione centrale per le aziende e i professionisti che operano in diversi settori industriali e artigianali: questi materiali infatti rientrano nella categoria dei rifiuti speciali e spesso sono classificati come rifiuti pericolosi in base al contenuto di sostanze chimiche nocive e/o infiammabili, pericolose per l’ecosistema e per la salute umana, quindi necessitano di prassi di smaltimento meticolose e rigorose conformi alla Legge.

La gestione inizia già nella fase di classificazione dei rifiuti, secondo l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), che assegna codici specifici in base alla composizione chimica e alla pericolosità dei materiali. Ad esempio, le vernici contenenti sostanze pericolose vengono codificate con il EER 080111*, mentre le vernici non pericolose vengono classificate come EER 080112: una distinzione fondamentale per determinare le modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento dei materiali.

 

Come si classificano le vernici e i solventi da smaltire

Come abbiamo anticipato, la normativa di riferimento per la corretta classificazione delle vernici e dei solventi da smaltire risiede nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nel Regolamento (UE) n. 1357/2014. La classificazione avviene attraverso l’attribuzione del codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), che identifica la tipologia di rifiuto in base alla sua origine e composizione. Nel caso dello smaltimento delle vernici e dei solventi, abbiamo due categorie:

  • Rifiuti pericolosi, contrassegnati da un asterisco (*) nel codice EER, per la presenza di sostanze chimiche pericolose (per esempio i solventi organici, i composti aromatici e i metalli pesanti).
  • Rifiuti non pericolosi, privi di sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti.

I codici EER più comuni per i residui di vernici e solventi sono:

  • 080111*: pitture;
  • 080112: rifiuti di vernici e lacche diversi rispetto a quelli che riportano il codice 080111;
  • 080113*: fanghi prodotti da pitture e vernici, non pericolosi;
  • 080114 : fanghi prodotti da pitture e vernici, non pericolosi;
  • 080115*: fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
  • 080116: fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, non pericolosi;
  • 080119*: sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
  • 080120: sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, non pericolose;
  • 080121*: residui di pittura o di sverniciatori.

 

L’attribuzione corretta del codice EER è responsabilità del produttore del rifiuto e deve avvenire sulla base delle schede di sicurezza (SDS) delle sostanze impiegate, oppure, quando necessario, attraverso analisi chimiche utili per verificare la presenza e la concentrazione delle sostanze pericolose.

 

È importante sottolineare che la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ha un impatto diretto su tutte le fasi della gestione, infatti lo smaltimento delle vernici pericolose richiede l’adozione di misure aggiuntive di sicurezza, l’impiego di trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5 e la destinazione a impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti pericolosi. Inoltre, la movimentazione deve essere accompagnata da un Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e registrata nei registri di carico e scarico – stesso discorso per lo smaltimento della pittura murale, pur essendo destinata all’utilizzo civile.

Un altro aspetto importante da considerare riguarda la responsabilità del produttore del rifiuto, che secondo l’articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 rimane tale fino al corretto smaltimento presso un impianto autorizzato. Questo significa che eventuali errori nella classificazione o nella gestione possono ricadere direttamente sul produttore, in termini sia amministrativi che penali.

 

Le procedure operative per lo smaltimento delle vernici e dei solventi

Una volta classificati correttamente, i rifiuti derivanti da vernici e solventi devono essere smaltiti seguendo le procedure operative stabilite dalla norma di riferimento: il primo passo consiste nel predisporre un’area di deposito temporaneo conforme ai requisiti di legge (art. 183, comma 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006). In questa fase è obbligatorio:

  • Utilizzare contenitori omologati e idonei a prevenire fuoriuscite o reazioni chimiche;
  • Applicare etichette chiare e leggibili che riportino il codice EER, la dicitura “Rifiuto Pericoloso” se applicabile, e i simboli di pericolo previsti dal Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008);
  • Evitare commistioni tra rifiuti incompatibili, per esempio tipologie diverse di solventi e vernici che hanno composizioni chimiche differenti.

 

In seguito, il trasporto e l’affidamento dei rifiuti agli operatori autorizzati deve essere effettuato esclusivamente da imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi) o categoria 5 (rifiuti pericolosi). Durante questa fase i rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) redatto in quattro copie, per garantire la tracciabilità e dimostrare il corretto avvio allo smaltimento.

 

Infine i rifiuti vengono conferiti a impianti autorizzati per lo smaltimento delle vernici e dei solventi, prevedendo diverse tipologie di trattamento – la scelta dell’impianto dipende dal tipo di rifiuto, dalla sua pericolosità e dalle tecnologie disponibili.

  • Incenerimento per i rifiuti pericolosi o non recuperabili presso impianti di termodistruzione e/o termovalorizzazione .
  • Recupero di solventi, quando tecnicamente ed economicamente sostenibile, tramite processi di distillazione per il riutilizzo.
  • Trattamenti chimico-fisici per la stabilizzazione o inertizzazione delle componenti pericolose prima dello smaltimento in discarica.

 

Gestione responsabile, tutela ambiente e rispetto della Legge

Lo smaltimento corretto delle vernici e dei solventi è molto più di un obbligo normativo, rappresenta un dovere etico e professionale per tutte le imprese e gli operatori del settore. Non dimentichiamo che il rispetto delle normative sullo smaltimento delle vernici e dei solventi contribuisce a rafforzare la reputazione aziendale, a prevenire contenziosi e a promuovere una cultura d’impresa orientata alla sostenibilità e alla tutela delle risorse naturali. In un contesto normativo sempre più attento alla transizione ecologica, una gestione responsabile dei rifiuti diventa (anche) un vantaggio competitivo per le imprese che operano in modo etico e conforme.

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