La Legge di Bilancio 2026 ha allineato l’ambito di applicazione del RENTRI alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), introducendo alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.
Non sono più tenuti all’iscrizione al RENTRI:
- i Consorzi e i sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva ai sensi dell’art. 237 del D.Lgs. 152/2006;
- i produttori di rifiuti rientranti nel regime semplificato di cui all’art. 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006
In particolare, anche se produttori iniziali di rifiuti pericolosi, non hanno l’obbligo di iscriversi:
- soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese, es. liberi professionisti;
- imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile,
- soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (codici Ateco 2022)
Si ricorda che dal 13 febbraio p.v. diventerà obbligatorio l’utilizzo del FIR DIGITALE, XFIR, per i soggetti iscritti a RENTRI.
La filiera è “comandata” dal produttore/detentore:
– se il produttore/detentore emette digitalmente il FIR, in quanto soggetto obbligato o utilizzatore su base volontaria, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.
– se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, in quanto soggetto non obbligato all’emissione digitale, la gestione del FIR deve avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.
I trasportatori e i destinatari dovranno essere in grado di gestire il FIR cartaceo o digitale (xFIR), sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/ detentore, modalità che dovranno essere conosciute.
I produttori esonerati dall’obbligo di iscrizione a RENTRI e quindi dall’utilizzo del FIR DIGITALE sono i seguenti:
- Produttori di rifiuti non pericolosi, di imprese che occupano fino a 10 dipendenti, provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi;
- Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca, di costruzione, demolizione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie;
- Produttori di rifiuti pericolosi quali liberi professionisti, imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (codici Ateco 2022)
I soggetti che svolgono l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, i cd “spurghisti” del D.Lgs.152/2006, fino all’adozione di nuove disposizioni, continueranno ad utilizzare il modello unico di cui all’art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006; per il trasporto dal luogo di raggruppamento temporaneo all’impianto di destinazione dovrà essere utilizzato il FIR digitale, XFIR.
Tutti i rifiuti in uscita dai Centri di raccolta comunali, pericolosi e non pericolosi, dal 13 febbraio saranno accompagnati dal FIR digitale, XFIR.